La vicenda Soget sta evidenziando un grave vulnus nella tassazione locale, in particolare ai fini tarsu. Ma siamo sicuri sia tutta colpa del contribuente? Il legislatore locale e, quindi, il Consiglio comunale dell’ente impositore, è stato disattento al susseguirsi delle norme con bassa capacità di adeguarsi all’evoluzione del sistema di tassazione. La tia, per esempio, non l’abbiamo mai vista. Ancor più, è mancato e manca lo stimolo della funzione competente che desse il quadro di quanto stesse accadendo, aiutando nella preparazione di atti che esprimessero a pieno la potestà regolamentare in conformità alle indicazioni nazionali. Così, rispetto all’entrata in vigore della tarsu (D. lgs 507/97), si sono susseguiti solo due regolamenti: il primo fu approvato dalla Commissione straordinaria nel 1994 e il secondo è recentissimo e risale al 2011.
Il lavoro della Soget risente di questa scarsa capacità di adeguamento del legislatore e di una evidente carenza di interpretazione, operata anche dagli uffici competenti, determinando equivoci che devono per forza sfociare nell’applicazione della tassazione fondata sui indirizzi restrittivi o elastici, a seconda che si voglia o meno battere cassa. Sorvolando sul percorso amministrativo che ha portato all’affidamento del servizio all’esterno, che non rimarrà negli annali del diritto amministrativo per le violazioni del Tuel e di eventuali intenzioni anche in riferimento ad altri tributi, mi soffermerò sulla tassazione e sul merito. Preso atto che, per buona pace del funzionario che continua a dire che è tutto a posto, nella seduta di Consiglio comunale di fine gennaio è stato clamorosamente conclamato che manca l’indirizzo previsto dal Tuel e che tutto è avvenuto con una mera determina degli uffici, cerchiamo di andare oltre, lasciando un interrogativo aleggiare: “Come è possibile che vi sia una così clamorosa violazione del procedimento amministrativo senza alcuna conseguenza per chi l’ha fatta?”. L’interpretazione dei regolamenti data dagli uffici non ha tenuto conto, già prima della Soget, delle direttive nazionali e dei mutamenti in materia di tassazione tarsu, con dubbi di costituzionalità, visto che un regolamento non può essere peggiorativo della previsione nazionale e, solo nel 2011, con la novella dell’art. 18 (denuncia), si comincia ad incardinare il percorso. Infatti, non è vero che il regolamento nulla dice sulla tassazione, ma, seppur contraddittorio, va letto nel combinato disposto di articoli e norme nazionali.
Fino al 2011, considerata la vetustà (1994) dello stesso, potremmo chiaramente affermare che alcune categorie di immobili non erano tassabili per una serie di motivi. Poi, è avvenuto il chiaro richiamo al Dpr 138/98 che avrebbe dovuto dare l’interpretazione autentica sulla base imponibile. L’art. 18 del nostro regolamento (denuncia) recepisce, finalmente, la modifica in vigore, in altri comuni, degli art. 65 e 70 del D. Lgs 507/93, che, per legge, avrebbero dovuto essere immediatamente adeguati. Invece, c’è stata solo inerzia. La modifica fa espresso riferimento alla denuncia della superficie imponibile ai sensi del Dpr 138 del 23.03.1998. In pratica, il contribuente ha l’obbligo di denunciare la superficie catastale imponibile ai sensi dei criteri dettati dal Dpr 138/98. Lo stesso detta i coefficienti moltiplicatori e le superfici dichiarabili. Eppure, c’e chi, in maniera superficiale o interessata, si ostina a dire che il regolamento comunale non lo prevede, consentendo la tassazione di ogni mq con la tariffa principale, disattendendo anche allo spirito del legislatore nazionale che, nell’iniquità di una tassa che assume la connotazione patrimoniale, prova a dare indicazioni di mitigazione. Con la circolare n. 13/2005, prot. n. 85463 del 07.12.2005, la Direzionale nazionale dell’Agenzia del Territorio ha inviato a tutte le succursali le indicazioni operative sul Dpr 138/98 e, negli allegati, espressamente parla di “esempio di calcolo di superficie ai fini tarsu” in attuazione del Dpr 138/98, fornendo anche degli esempi sinottici. Per le abitazioni, la tariffa intera va applicata sulle superfici principali, mentre per gli accessori direttamente accessibili dalle superfici principali si applica il coefficiente moltiplicatore dello 0,50 e per quelle non direttamente accessibili, addirittura, lo 0,25. Per i negozi, la tariffa intera è applicabile alle superfici di vendita, mentre agli accessori, quali depositi e soppalchi o retro botteghe si applicano i coefficienti che riducono la tassazione in proporzione rispetto alla tariffa principale. Per i garage, che rientrano nella categoria R/4, la superficie tassabile ai fini catastali è computata nella misura del 50 % che viene pagato alla tariffa principale, ma non l’intera superficie.
Queste indicazioni si sommano alle esclusioni della tassabilità di molti locali per natura o per altezza, come prevista sia dal precedente che dall’attuale regolamento (art. 3) anche in riferimento all’esclusione o alle riduzioni per le aree sottoposte a smaltimento di rifiuti speciali autonomi da parte del contribuente. Inoltre, per i locali diversi dall’abitazioni e pertinenziali, non si può applicare la quota variabile della tariffa. Per le grandi utenze, i principi sono gli stessi, anche in riferimento a depositi o superfici di produzione e detassazione. Invece, negli avvisi, per altro in chiara violazione dello Statuto del Contribuente, perché nulla dicono sulle destinazioni delle superfici, ma parlano solo di differenza di metratura, di tutto questo richiamato dal regolamento non si tiene conto, ma si applica una sola ed unitaria tariffa, che è anche afflittiva e illogica rispetto alla destinazione. Già applicare il regolamento e i suoi rimandi per bene consentirebbe di fare una operazione di equità nell’azione della Soget perché le somme richieste subirebbero una riduzione notevole e, di conseguenza, anche gli accessori. Sulle sanzioni, poi, altro discorso. Innanzitutto, appare evidentemente sproporzionata l’applicazione di una sanzione per omessa o infedele denuncia per ognuna delle annualità. Ci sono casi in cui, sullo stesso immobile sono state applicate, in maniera illogica, entrambe. La Suprema Corte di Cassazione, se si vuole dare un indirizzo di favor per il contribuente e non battere solo cassa, con sentenza n. 13869 del 9 giugno 2010, ha ribadito, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che in caso di omessa denuncia Tarsu protratta per più di una annualità d’imposta, la sanzione applicabile deve essere unica, da determinare attraverso l’istituto del cumulo giuridico, ossia una sola sanzione quella base. Questo abbasserebbe ancor di più l’entità delle richieste pervenute. Per di più, oltre ad aver applicato una sanzione per ogni anno, la Soget non ha tenuto conto di un altro riferimento normativo. L’eventuale beneficio di adesione non prevede 1/3, ma, ai sensi dell’art. 16, comma 3, e art. 17 D. Lgs 472/97, confermato da circolari ministeriali, le sanzioni andrebbero ridotte a 1/4, almeno fino all’annualità 2011, per il principio del tempus regit actum e del favor. Sempre sull’applicazione di sanzioni e tenendo conto dei ritardi e omissioni di adeguamento negli anni dello stesso ente impositore, ci si trova di fronte a numerose lamentele di contribuenti che rivendicano che erano stati gli uffici, in passato, a procedere alle misurazioni, non includendovi pertinenze, come garages e simili, perché, magari all’epoca, la giurisprudenza non li considerava tassabili. In questo caso, l’art. 10 della legge 212/2000. “Statuto dei diritti del contribuente”, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
Questa norma consentirebbe di rendere giusta anche la richiesta dei tantissimi che non avevano nella dichiarazione questo tipo di locali, ma non per colpa loro, e che, ora, sono stati misurati, comparando semplicemente le misurazioni prese in passato dal Comune e quelle attuali per immobili che non hanno subito modifiche. Questo orientamento è stato confermato anche dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Abruzzo che, adita in via preventiva da un comune che si era ritrovato nella stessa nostra situazione, ha statuito, con la deliberazione n. 24/2013 del 25.03.2013, che la tarsu non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni. Un comune abruzzese aveva investito la sezione regionale competente di alcune questioni riguardanti l’applicazione della Tarsu, chiedendo se fosse possibile non applicare sanzioni ed interessi in relazione al recupero del tributo calcolato sulle superfici di locali accessori o pertinenziali di case di civile abitazione, non dichiarate a seguito di indicazioni verbali all’epoca fornite dall’ufficio competente. A parere dei magistrati contabili abruzzesi la richiesta dell’ente ha meritato accoglimento. Sulla scorta di tale deliberato, gli avvisi della stessa Soget sono stati sospesi addirittura con delibera di Giunta dal comune interessato per procedere al recupero, nella fattispecie, senza aggravi per il contribuente. Il problema di questa vicenda è che il controllore Comune e il suo funzionario sembrano aver abdicato totalmente al ruolo di controllo destinatogli dalla convenzione, nata con un percorso illegittimo, lasciando campo libero al controllato che applica metodi restrittivi, invasivi e infondati per battere cassa sulla quale guadagna una percentuale rilevante. In questo caso, la politica e la burocrazia, pur condividendo la necessità della lotta all’evasione e all’elusione, devono immediatamente dare linee guida e richiami alla Soget per evitare vessazioni e introiti infondati. Esercitando i poteri di cui all’art. 17 e 21 della convenzione stipulata. Altrimenti, è proprio il caso di dire: cui prodest? A chi giova tutto questo e perché si continua a far finta che non vi siano criticità e richieste infondate perfino a utenti che non detenevano l’immobile negli anni in questione? La Soget, per altro, continua anche nelle micro richieste, soprattutto in materia ici, ben sapendo che, il regolamento comunale sulle entrate patrimoniali e il D. Lgs 16/2012 stabiliscono delle soglie di abbandono delle richieste da parte dell’ente impositore. Eppure, si vedono richieste per 15 o 16 euro o, addirittura inferiori, gonfiate con annessi e connessi. Il percorso per fare una giusta lotta all’evasione o elusione c’è e le norme da applicare e vigenti ci sono, attenuando la portata di un’azione intempestiva per i tempi che viviamo. Occorre solo che chi è deputato ad assumere responsabilità lo faccia, considerando che il disconnesso procedimento fin qui adottato per portare la Soget ha comportato assunzioni di ben altre responsabilità.
Avv. Gaetano Ferrentino